Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RP-PF 1)
del 9 novembre 2007 (Stato 28 gennaio 2020)
Art. 18Fine dell’assicurazione
1 L’assicurazione termina:
a.
con la cessazione del rapporto di lavoro, sempreché a quel momento non sia maturato un diritto a prestazioni di vecchiaia o di invalidità;
2 Per quanto concerne i rischi di decesso e di invalidità la persona interessata rimane assicurata presso PUBLICA per la durata di un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro. Le prestazioni corrispondono a quelle che erano assicurate al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Se entro questo periodo viene costituito un nuovo rapporto di previdenza, la competenza spetta al nuovo istituto di previdenza.
10 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar. e 10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6 e 7lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2091).
11 Abrogata dal n. I della Dec. dell’OP PF del 31 mar. e 10 mag. 2011, approvata dal Consiglio dei PF il 6 e 7lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2091).