Regolamento di previdenza
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Art. 20 Guadagno assicurato
1 Il guadagno assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante diminuito dell’importo di coordinamento. 2 L’importo di coordinamento corrisponde al 30 per cento dello stipendio annuo determinante, ma al massimo all’importo limite inferiore di cui all’articolo 8 capoverso 1 LPP. 3 Nel caso delle persone assicurate parzialmente invalide per il calcolo del guadagno assicurato si applica per analogia l’articolo 21.16 4 Il guadagno assicurato garantito immediatamente prima della riduzione funge da base di calcolo per il mantenimento del livello massimo di guadagno assicurato.17 16 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore il 1° gen. 2017 (RU 2017 3291). 17 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2091). |