Regolamento di previdenza
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Art. 21 Occupazione a tempo parziale 18
Nel caso delle persone assicurate occupate a tempo parziale lo stipendio annuo determinante corrisponde allo stipendio che sarebbe realizzato in caso di occupazione al 100 per cento. Il guadagno assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante diminuito dell’importo di coordinamento e convertito nel grado di occupazione determinante per l’assicurazione. 18 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 993). |