Regolamento di previdenza
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Art. 26 Premio di rischio
1 Per l’assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità è riscosso un premio di rischio, calcolato in percento del guadagno assicurato. La percentuale è uguale per tutte le età. 2 Il premio di rischio è pagato dalla persona assicurata e dal datore di lavoro. La quota della persona assicurata al premio di rischio ammonta, indipendentemente dal piano in cui è assicurata, allo 0,55 per cento del guadagno assicurato. Il premio di rischio pagato dal datore di lavoro ammonta almeno allo 0,55 per cento.26 26 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF il 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2465). |