Regolamento di previdenza
|
Art. 29 Congedo
1 Durante un congedo non pagato o un congedo parzialmente pagato l’assicurazione rimane immutata almeno per un mese. 2 La persona assicurata può continuare l’assicurazione a contare dal secondo mese di congedo, pagando oltre ai propri contributi di risparmio e al premio di rischio, anche la parte di contributi di risparmio e premio di rischio a carico del datore di lavoro. Se mantiene l’assicurazione solo per i rischi di decesso e di invalidità, l’avere di vecchiaia e il conto del PC sono rimunerati fino alla fine del congedo (vedi allegato 1). |