Regolamento di previdenza
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Art. 32b Riscatto mediante conferimento unico dopo il compimento del 65° anno di età 36
1Un riscatto dopo il compimento del 65° anno di età entro i limiti dell’articolo 32 è consentito, se la persona assicurata:
2 Per il calcolo della somma di riscatto è determinante:
36 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2091). |