Regolamento di previdenza
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Art. 33 Aumento della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento prima del compimento del 65° anno di età
1 Al più presto con la richiesta di pensionamento prima del compimento del 65° anno di età la persona assicurata può aumentare, mediante riscatto, la sua rendita di vecchiaia al massimo fino all’ammontare della sua rendita di invalidità assicurata. Nel calcolo della rendita di vecchiaia non viene tenuto conto di un eventuale conto del PC. Se la notifica del riscatto è effettuata meno di tre mesi prima del pensionamento, i costi amministrativi sono fatturati alla persona assicurata conformemente al regolamento dei costi. 2 Tale aumento della rendita di vecchiaia può avvenire unicamente mediante un unico pagamento diretto. 3 Se l’importo per il finanziamento dell’aumento della rendita di vecchiaia perviene a PUBLICA dopo il pensionamento della persona assicurata, esso viene rimborsato. |