Regolamento di previdenza
|
Art. 37 Nascita ed estinzione del diritto a una prestazione di vecchiaia
1 Il diritto a una prestazione di vecchiaia nasce al più presto il 1° del mese successivo al compimento del 60° anno di età della persona assicurata, con la fine del rapporto di lavoro, e al più tardi il 1° del mese successivo al compimento del 70° anno di età. 2 Esso si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario della rendita decede. 3 Se ha diritto a una rendita di vecchiaia alla fine del rapporto di lavoro e non ha ancora compiuto il 70° anno di età, la persona assicurata può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se non ha ancora compiuto il 65° anno di età ed è annunciata all’assicurazione contro la disoccupazione o inizia un’attività lucrativa indipendente, può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio (art. 84).44 4 La persona assicurata deve chiedere per scritto a PUBLICA il trasferimento della prestazione di uscita al più tardi 30 giorni prima della fine del rapporto di lavoro. Se la domanda è effettuata meno di 30 giorni prima della fine del rapporto di lavoro o dopo tale fine, i relativi costi amministrativi possono essere fatturati alla persona assicurata sempreché il regolamento delle spese lo preveda. 44 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2091). |