Regolamento di previdenza
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Art. 39 Rendita di vecchiaia
1 Fatto salvo l’articolo 40, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita. 2 L’importo della rendita annuale di vecchiaia è stabilito in funzione dell’avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento ai sensi dell’articolo 36, aumentato di un eventuale avere proveniente dal conto del PC (art. 25) e moltiplicato per il tasso di conversione determinante per l’età di pensionamento al momento del pensionamento secondo l’allegato 4; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 99 capoversi 4 e 5.48 3 Il tasso di conversione è stabilito con precisione mensile. 48 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore il 1° gen. 2017 (RU 2017 3291). |