Regolamento di previdenza
della Cassa di previdenza del Settore dei PF
per i collaboratori del Settore dei PF
(RP-PF 1)

del 9 novembre 2007 (Stato 28 gennaio 2020)


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Art. 41 Diritto alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia

1 I be­ne­fi­cia­ri di ren­di­te di vec­chia­ia han­no di­rit­to a una ren­di­ta per ogni fi­glio che avreb­be di­rit­to a una ren­di­ta per or­fa­ni nel ca­so del lo­ro de­ces­so.

2 Per i fi­gli in for­ma­zio­ne do­po il com­pi­men­to del 18° an­no di età de­ve es­se­re for­ni­ta spon­ta­nea­men­te ogni an­no la pro­va del­la for­ma­zio­ne. In as­sen­za di que­sta pro­va il ver­sa­men­to del­la ren­di­ta per fi­gli del be­ne­fi­cia­rio di una ren­di­ta di vec­chia­ia è so­spe­so.

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