Regolamento di previdenza
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Art. 42 Entità della rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia 52
La rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia ammonta a un sesto della rendita di vecchiaia corrente; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 99 capoverso 6 primo periodo . 52 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore il 1° gen. 2017 (RU 2017 3291). |