Regolamento di previdenza
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Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi
1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
2 Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi, ma almeno all’entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all’articolo 50. Se nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, tale liquidazione è computata nella rendita per coniugi. 3 Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. 4 Il diritto si estingue in caso di nuovo matrimonio o di decesso. 5 Il coniuge divorziato è equiparato al vedovo per quanto riguarda il diritto alle prestazioni di cui al capoverso 1 se:
5bis Il diritto del coniuge divorziato di cui al capoverso 5 sussiste fintantoché sarebbe dovuta la rendita assegnata in seguito a divorzio.54 6 L’entità della rendita per coniugi per il coniuge divorziato è retta dall’articolo 46 capoverso 3. 7 Il coniuge divorziato non ha diritto a una liquidazione unica di cui al capoverso 2. 53 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore il 1° gen. 2017 (RU 2017 3291). 54 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore il 1° gen. 2017 (RU 2017 3291). |