Regolamento di previdenza
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Art. 47 Diritto alla rendita per orfani
1 I figli di un assicurato defunto o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità defunto hanno diritto a una rendita per orfani. 2 Il diritto alla rendita per orfani nasce il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto dell’assicurato defunto allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. 3 Il diritto alla rendita per orfani si estingue quando l’orfano muore o compie il 18° anno di età. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l’orfano:
4 Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per orfani è sospeso. 5 Il diritto alla rendita per orfani compete anche ai figli in affidamento e ai figliastri al cui sostentamento la persona assicurata doveva provvedere. |