Regolamento di previdenza
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Art. 51 Invalidità
1 ...58 2 Ha diritto alle prestazioni di invalidità la persona assicurata che:
3 È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso di incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo di attività (art. 6 LPGA). 4 In caso di pensionamento prima del compimento del 65° anno di età il diritto alla rendita di invalidità è dato unicamente se l’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità è insorta prima del pensionamento. 58 Abrogato dal n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2013 993). |