Regolamento di previdenza
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Art. 53 Esenzione dal pagamento dei contributi di risparmio e del premio di rischio 62
Fintanto che il diritto alle prestazioni di invalidità sussiste, la persona assicurata e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi di risparmio secondo l’articolo 24 e del premio di rischio secondo l’articolo 26 in misura corrispondente al diritto alla rendita. L’esenzione dal pagamento dei contributi di risparmio è data solamente in considerazione dell’articolo 54. 62 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 993). |