Regolamento di previdenza
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Art. 66 Erogazione delle prestazioni come liquidazione in capitale
1 Al posto delle rendite PUBLICA eroga una liquidazione in capitale stabilita secondo le basi attuariali di PUBLICA ogni volta che:
2 Con il pagamento del capitale si estinguono tutti gli altri diritti della persona assicurata o dei suoi superstiti nei confronti di PUBLICA, in particolare i diritti a eventuali futuri adeguamenti legali o volontari all’evoluzione dei prezzi nonché alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità. |