Regolamento di previdenza
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Art. 83 Pagamento in contanti
1 La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di uscita se:
2 La persona uscente da PUBLICA deve fornire la prova dell’esistenza di un motivo di pagamento in contanti. Deve in particolare esibire:
3 In caso di dubbio PUBLICA può esigere ulteriori prove. 4 La persona assicurata non può esigere un pagamento in contanti pari all’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 15 LPP, acquisito fino al momento dell’uscita da PUBLICA, se trasferisce il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e sottostà ulteriormente in detto Stato all’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e dei rischi di decesso e di invalidità. 5 La persona assicurata non può esigere il pagamento in contanti pari all’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 15 LPP, acquisito fino al momento dell’uscita da PUBLICA, se trasferisce il proprio domicilio nel Principato del Liechtenstein e vi inizia un’attività lucrativa indipendente. 6 Nel caso degli assicurati coniugati il pagamento in contanti della prestazione di uscita presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, prestando un documento ufficiale di identità. 7 Sono fatte salve eventuali limitazioni legali di pagamento se negli ultimi tre anni precedenti il pagamento in contanti la persona assicurata ha effettuato un riscatto per migliorare la propria protezione previdenziale. |