Regolamento di previdenza
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Art. 99 Effetti sul diritto previdenziale 93
1 In seguito a divorzio, la quota della prestazione di uscita o la parte di rendita convertita in una rendita vitalizia o in capitale trasferita a favore di una persona assicurata è accreditata all’avere di vecchiaia ai sensi della LPP e all’avere di vecchiaia secondo il presente regolamento, proporzionalmente alla quota prelevata dalla previdenza del coniuge debitore. 2 In seguito a divorzio, la quota di prestazione di uscita trasferita a carico di una persona assicurata è dedotta da un avere proveniente dal conto del PC e, se necessario, dall’avere di vecchiaia. L’avere di vecchiaia ai sensi della LPP è ridotto nella medesima proporzione come la somma dell’avere di vecchiaia e di un avere proveniente dal conto del PC. La persona assicurata può effettuare un riacquisto nella misura della prestazione di uscita trasferita; in caso di riacquisto l’avere di vecchiaia secondo la LPP viene aumentato nella medesima proporzione della riduzione effettuata. È applicabile l’articolo 32 capoverso 4.94 3 Se in seguito a divorzio una quota di prestazione di uscita di una persona assicurata e invalida è trasferita a favore del coniuge avente diritto, tale trasferimento comporta una riduzione della prestazione di uscita. Questa riduzione è calcolata ai sensi dell’articolo 54 capoverso 3. La riduzione della rendita di invalidità della persona debitrice è calcolata ai sensi dell’articolo 19 capoversi 2 e 3 OPP 2. Il presente capoverso si applica per analogia alle persone con invalidità professionale. 4 Se in seguito a divorzio una parte di rendita convertita in una rendita vitalizia o in capitale è trasferita a favore del coniuge avente diritto, tale trasferimento comporta una riduzione delle prestazioni di PUBLICA dell’obbligato. La quota di rendita trasferita non rientra nella rendita di vecchiaia corrente oppure è dedotta dalla rendita di invalidità assicurata ai sensi dell’articolo 46 capoverso 1 lettera b o dell’articolo 48 capoverso 1 lettera b. Non dà inoltre diritto alla persona avente diritto a ulteriori prestazioni di PUBLICA. Prima del primo trasferimento della rendita annua a un istituto di previdenza o di libero passaggio, la persona avente diritto può convenire con PUBLICA che la parte di rendita sia versata sotto forma di capitale. 5 Se durante la procedura di divorzio si verifica il caso di previdenza vecchiaia, PUBLICA riduce le prestazioni ai sensi dell’articolo 90 OLP. 6 Il diritto a una rendita per figli della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o invalidità oppure a una rendita per figli complementare alla rendita di invalidità professionale che sussiste al momento del promovimento della procedura di divorzio non è pregiudicato dal conguaglio della previdenza. Se una rendita per i figli è rimasta intatta, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi. 93 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore il 1° gen. 2017 (RU 2017 3291). 94 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF il 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2465). |