Regolamento di previdenza
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Art. 12 Obbligo di informazione di PUBLICA, certificato di previdenza 8
1 All’atto della sua ammissione a PUBLICA la persona assicurata riceve un certificato di previdenza, nel quale figurano le indicazioni determinanti per la previdenza professionale dell’assicurato. Quest’ultimo riceve almeno una volta all’anno un certificato di previdenza.9 2PUBLICA informa adeguatamente almeno una volta all’anno le persone assicurate in merito alla propria organizzazione e al proprio finanziamento nonché sulla composizione dell’organo paritetico. 8 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 24 set. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, in vigore il 1° gen. 2019 (RU 2018 4751). 9 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 24 set. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, in vigore il 1° gen. 2019 (RU 2018 4751). |