Regolamento di previdenza
|
Art. 2 Campo di applicazione 3
1 Il presente regolamento si applica alla Cassa di previdenza del Settore dei PF (datore di lavoro del Consiglio dei PF, PFZ, PFL, IPS, FNP, LPMR, IFADPA), ai collaboratori ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza sul personale del Settore dei PF (OPers PF), ai beneficiari di rendita di questa categoria di collaboratori e alle persone che continuano l’assicurazione conformemente all’articolo 18d.4 2 Si applica anche alle persone a cui PUBLICA eroga prestazioni in seguito a divorzio. 3 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore il 1° gen. 2017 (RU 2017 3291). 4 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 26 mar./20 nov. 2022, approvate dal CF il 26 gen. 2022, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2022 74). |