Regolamento di previdenza
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Art. 27 Pagamento dei contributi di risparmio e del premio di rischio
1 I contributi di risparmio e il premio di rischio sono dovuti per intero dal datore di lavoro. Essi devono essere trasferiti ogni mese a PUBLICA. 2 Il contributo di risparmio (art. 24 e 25) e il premio di rischio (art. 26) della persona assicurata sono dedotti ogni mese dal suo stipendio. Il contributo di risparmio ai sensi dell’articolo 24 e il premio di rischio ai sensi dell’articolo 26, entrambi pagati dalla persona assicurata, nonché il contributo di risparmio prestato dal datore di lavoro figurano nella tabella dell’allegato 2. 2bis In caso di continuazione dell’assicurazione di cui all’articolo 18di contributi di risparmio e il premio di rischio sono integralmente dovuti dalla persona assicurata. Sono fatturati a quest’ultima a cadenza mensile.32 3 L’obbligo di pagare i contributi e i premi insorge con l’ammissione nell’assicurazione. 4 Esso termina:
5 È fatto salvo l’articolo 28. 32 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 26 mar./20 nov. 2022, approvate dal CF il 26 gen. 2022, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2022 74). 33 Introdotta dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 26 mar./20 nov. 2022, approvate dal CF il 26 gen. 2022, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2022 74). |