Regolamento di previdenza
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Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso
Il capitale garantito in caso di decesso destinato agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 corrisponde alla metà dell’avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata, ma al minimo all’importo di due rendite annuali per coniugi conformemente all’articolo 46 capoverso 1. Il capitale garantito in caso di decesso è diminuito del valore in contanti di un’eventuale rendita per orfani (art. 47 segg.). |