Regolamento di previdenza
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Art. 84 Diritto in caso di cessazione intera o parziale del rapporto di lavoro dopo il compimento del 60° anno di età 92
1 Se, per motivi diversi dal decesso e dall’invalidità, il rapporto di lavoro di una persona assicurata cessa interamente o parzialmente dopo il compimento del 60° anno di età e prima del compimento del 65° anno di età (art. 37 cpv. 3 e 38 cpv. 4), la persona assicurata può optare tra:
2Le persone assicurate che hanno compiuto il 65° anno di età possono chiedere il trasferimento della prestazione di uscita di cui al capoverso 1 lettera a solo se sono ammesse nell’assicurazione secondo il regolamento dell’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro e se mantengono la previdenza ai sensi dell’articolo 33b LPP.94 92 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2091). 93 Introdotta dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2091). 94 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2091). |