Regolamento di previdenza
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Art. 18a Mantenimento della protezione previdenziale in caso di congedo non pagato 22
Durante un congedo non pagato o parzialmente pagato, la persona assicurata può mantenere in tutto o in parte la copertura assicurativa avuta finora tenendo conto dell’articolo 29 e conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro. 22 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6 e 7lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2091). |