Art.107c Disposizioni transitorie della modifica del 1° dicembre 2016 108
1 I coniugi divorziati a cui è stata assegnata prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2016 una rendita o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia in seguito a divorzio hanno diritto a una rendita per superstiti secondo il diritto previgente. 2 In seguito a divorzio, la quota della prestazione di uscita o la parte di rendita convertita in una rendita vitalizia o in capitale trasferita a favore di una persona assicurata dopo l’entrata in vigore della presente modifica non influenza il diritto alla garanzia ai sensi dell’articolo 107. 3 In seguito a divorzio, la quota della prestazione di uscita trasferita dopo l’entrata in vigore della presente modifica a favore del coniuge avente diritto determina una riduzione attuariale del diritto alla garanzia ai sensi dell’articolo 107. 4 Per le rendite insorte prima del 1° luglio 2008 e trasferite per lo stesso importo ai sensi dell’articolo 102 capoverso 1, alla riduzione della prestazione d’uscita e delle prestazioni in seguito a divorzio si applica l’articolo 99 capoversi 3–5. La riduzione di tali rendite si calcola in funzione delle basi tecniche vigenti al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.109 108 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301). 109 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2485). |