Regolamento di previdenza
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Art. 18c Mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante 14
1 Le persone assicurate che hanno compiuto i 58 anni il cui stipendio annuo determinante diminuisce al massimo della metà hanno la possibilità di chiedere il mantenimento totale o parziale della loro previdenza al livello del precedente guadagno assicurato. 2 La previdenza può essere mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato al massimo fino alla fine del rapporto di lavoro. Essa termina in ogni caso al più tardi con il compimento del 65° anno di età. 14 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119). |