Regolamento di previdenza
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Art. 24 Contributi di risparmio
1 I contributi di risparmio sono prelevati a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età. Sono graduati in funzione dell’età. La somma dei contributi di risparmio di cui al capoverso 2 costituisce i rispettivi accrediti di vecchiaia. 2 Si applicano i seguenti contributi di risparmio:
3 L’età per determinare i contributi di risparmio e quindi gli accrediti di vecchiaia corrisponde alla differenza tra l’anno civile corrente e l’anno di nascita della persona assicurata. 4 Il cambiamento della classe di contributo ai sensi del capoverso 1 è effettuato il 1° gennaio dell’anno in cui viene raggiunta la classe di età corrispondente. 19 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485). |