Regolamento di previdenza
|
Art. 25 Piani di previdenza complementari
1 La persona assicurata può versare contributi volontari di risparmio a titolo di complemento ai contributi di risparmio di cui all’articolo 24, scegliendo il piano di previdenza complementare 1 o 2:
2 Il datore di lavoro comunica a PUBLICA, se e quale piano di previdenza complementare ha scelto la persona assicurata, la modifica della sua entità o la rinuncia completa. La mutazione ha di volta in volta effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.21 3 ...22 4 Il guadagno assicurato della persona assicurata costituisce la base di calcolo per determinare il contributo volontario di risparmio. 5 I contributi volontari di risparmio non sono accreditati all’avere di vecchiaia, ma su un conto di risparmio separato (conto del piano complementare). I prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni (art. 92) o i trasferimenti in seguito a divorzio (art. 99 cpv. 2 primo periodo) riducono in misura proporzionale il conto del piano complementare (conto del PC). Per la gestione del conto del PC si applicano le stesse regole come per la gestione dell’avere di vecchiaia (art. 36). Il tasso di interesse per i contributi volontari di risparmio rispettivamente per il conto del PC è stabilito nell’allegato 1.23 20 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485). 21 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 999). 22 Abrogato dal n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2013 999). 23 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301). |