Regolamento di previdenza
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Art. 27 Pagamento dei contributi di risparmio e del premio di rischio
1 I contributi di risparmio e il premio di rischio sono dovuti per intero dal datore di lavoro. Essi devono essere trasferiti ogni mese a PUBLICA. 2 Il contributo di risparmio (art. 24 e 25) e il premio di rischio (art. 26) della persona assicurata sono dedotti ogni mese dal suo stipendio. Il contributo di risparmio ai sensi dell’articolo 24 e il premio di rischio ai sensi dell’articolo 26, entrambi pagati dalla persona assicurata, nonché il contributo di risparmio prestato dal datore di lavoro figurano nella tabella dell’allegato 2. 3 L’obbligo di pagare i contributi e i premi insorge con l’ammissione nell’assicurazione. 4 Esso termina:
5 È fatto salvo l’articolo 28. |