Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF (RP-PF 2)
del 9 novembre 2007 (Stato 28 gennaio 2020)
Art. 29Congedo
1 Durante un congedo non pagato o un congedo parzialmente pagato l’assicurazione rimane immutata almeno per un mese.
2 La persona assicurata può continuare l’assicurazione a contare dal secondo mese di congedo, pagando oltre ai propri contributi di risparmio e al premio di rischio, anche la parte di contributi di risparmio e premio di rischio a carico del datore di lavoro. Se mantiene l’assicurazione solo per i rischi di decesso e di invalidità, l’avere di vecchiaia e il conto del PC sono rimunerati fino alla fine del congedo (vedi allegato 1).