Regolamento di previdenza
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Art. 29a Contributi di risparmio e premio di rischio per il mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante 27
1 Se in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante la persona assicurata mantiene la previdenza di cui all’articolo 18c, deve pagare oltre ai propri contributi di risparmio e al premio di rischio anche i contributi di risparmio e il premio di rischio del datore di lavoro per il mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato (art. 24 e 26). 2 Un’eventuale partecipazione finanziaria del datore di lavoro al mantenimento della previdenza avviene ai sensi delle disposizioni del diritto del lavoro. 27 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119). |