Regolamento di previdenza
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Art. 32a Riscatto mediante conferimento unico fino al compimento del 65° anno di età 33
Nel quadro dell’articolo 32 la persona assicurata può liberamente stabilire, entro 90 giorni dall’ammissione nell’assicurazione, l’entità del primo riscatto. Trascorso questo termine l’importo minimo del riscatto ammonta a 5000 franchi. Se la somma residua possibile di riscatto è inferiore a 5000 franchi l’intero importo deve essere pagato in un solo versamento. 33 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119). |