Regolamento di previdenza
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Art. 38 Pensionamento parziale
1 Se riduce il suo grado di occupazione dopo il compimento del 60° anno di età, la persona assicurata ha diritto a una prestazione parziale di vecchiaia corrispondente alla riduzione del grado di occupazione. Il grado di pensionamento parziale corrisponde alla riduzione del grado di occupazione. 2 Dopo il compimento del 60° anno di età la persona assicurata può chiedere a una o più riprese una prestazione parziale di vecchiaia.43 3 In caso di pensionamento parziale, l’avere di vecchiaia nonché un eventuale avere su un conto del piano complementare (art. 25) sono convertiti proporzionalmente secondo l’articolo 39 in una prestazione parziale di vecchiaia. Le quote residue dell’avere di vecchiaia e dell’avere sul conto del piano complementare continuano ad essere gestite. Il guadagno assicurato residuo è calcolato conformemente alle disposizioni sull’occupazione a tempo parziale (art. 21).44 4 L’articolo 37 capoversi 3 e 4 si applica per analogia se alla fine del rapporto di lavoro la persona assicurata ha diritto a una rendita parziale di vecchiaia e non ha ancora compiuto il 70° anno di età. È fatto salvo il mantenimento della previdenza di cui all’articolo 18c.45 43 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119). 44 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119). 45 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119). |