1 Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta:
- a.
- era assicurata presso PUBLICA quando si verificò il decesso o allorché insorse l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte (art. 18 lett. a LPP);
- b.
- in seguito a un’infermità congenita presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurata allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. b LPP);
- c.
- è diventata invalida quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurata allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. c LPP); oppure
- d.
- riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità da PUBLICA quando si verificò il decesso (art. 18 lett. d LPP).
2 Un eventuale avere ancora disponibile proveniente dal conto del PC (art. 25) è in ogni caso versato come liquidazione unica in capitale secondo l’ordine seguente:
- a.
- al coniuge superstite;
- b.
- ai figli che hanno diritto alla rendita per orfani;
- c.
- alle persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona defunta o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lei negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;
- d.
- ai figli che non hanno diritto alla rendita per orfani;
- e.
- ai genitori;
- f.
- ai fratelli e sorelle;
- g.
- agli eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.
3 La liquidazione unica in capitale spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.