Regolamento di previdenza
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Art. 46 Entità della rendita per coniugi o conviventi
1 Le rendite per coniugi o conviventi ammontano:
2 Se il coniuge rispettivamente il convivente superstite è più giovane della persona defunta di oltre 15 anni e se il matrimonio o la convivenza è durato meno di 5 anni e se il superstite non deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio, la rendita è ridotta del due per cento per ogni anno intero o iniziato rispetto al quale il superstite avente diritto è più giovane della persona assicurata di oltre 15 anni. 3 La rendita per coniugi secondo l’articolo 44 capoverso 5 corrisponde all’importo della rendita per coniugi ai sensi della LPP (prestazione minima LPP). 4 La rendita è ridotta nella misura in cui, sommata alle prestazioni per superstiti dell’AVS, supera l’importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio. Le rendite per superstiti dell’AVS sono conteggiate soltanto nella misura in cui queste superano un proprio diritto a una rendita di invalidità dell’AI o una rendita di vecchiaia dell’AVS.53 53 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301). |