Regolamento di previdenza
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Art. 48 Entità della rendita per orfani
1 La rendita per orfani ammonta:
2 Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani. 54 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301). |