Regolamento di previdenza
|
Art. 49 Diritto al capitale garantito in caso di decesso
1 Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. A prescindere dal diritto delle successioni, sono aventi diritto nell’ordine seguente:
2 Non sono aventi diritto le persone ai sensi del capoverso 1 lettere a e b che percepiscono una rendita per coniugi o conviventi da un altro istituto di previdenza. 3 Il capitale garantito in caso di decesso spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari. 4 Se entro il termine di un anno dal decesso della persona assicurata non è fatto valere alcun diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devoluto a PUBLICA. 55 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119). |