Regolamento di previdenza
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Art. 54 Avere di vecchiaia di una persona invalida
1 L’avere di vecchiaia di una persona invalida è ripartito in una parte attiva e in una parte passiva corrispondenti al diritto alla rendita. 2 In vista di un reinserimento la parte passiva dell’avere di vecchiaia della persona assicurata è aumentata in ragione degli accrediti annui di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24 che le sarebbero stati accordati se non fosse divenuta invalida; è determinante in questo caso il guadagno assicurato al momento in cui è subentrata l’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità. Eventuali compensazioni del rincaro fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità sono prese in considerazione. 3 In caso di reinserimento la prestazione di uscita corrisponde alla parte dell’avere di vecchiaia costituito secondo il capoverso 2 che diviene nuovamente attiva con l’estinzione del diritto alla rendita di invalidità; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 99 capoverso 3 primo periodo.61 61 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301). |