Regolamento di previdenza
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Art.64
Se il datore di lavoro scioglie il rapporto di lavoro con una persona assicurata che ha compiuto il 58° anno di età, senza che questa ne abbia colpa, è dato diritto a una rendita di vecchiaia a vita e a una rendita transitoria ai sensi dell’articolo 61, finanziata dal datore di lavoro. L’entità della rendita di vecchiaia è retta dall’articolo 63 capoverso 2. L’articolo 62 capoverso 10 si applica per analogia al finanziamento della rendita di vecchiaia e della rendita transitoria. |