Regolamento di previdenza
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Art. 72 Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente
1 Chiunque accetta da PUBLICA una prestazione alla quale non ha diritto deve restituirla con interesse (allegato 1). 2 Nei casi di rigore o per motivi di economia amministrativa PUBLICA può rinunciare in tutto o in parte a chiedere la restituzione. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore. |