Regolamento di previdenza
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Art. 79 Prestazioni volontarie nei casi di rigore
1 In speciali casi di rigore la Commissione della cassa può, su richiesta motivata della persona assicurata e dei beneficiari di rendita, accordare l’erogazione di una prestazione non espressamente prevista dal presente regolamento, ma corrispondente allo scopo previdenziale di PUBLICA. 2 La Commissione della Cassa disciplina in un regolamento per i casi di rigore i dettagli concernenti la definizione del caso di rigore, l’entità e la durata della prestazione. |