Regolamento di previdenza
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Art. 82 Forma di conservazione della protezione previdenziale
1 La prestazione di uscita della persona assicurata è trasferita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro se la persona assicurata conclude un nuovo rapporto di lavoro prima del compimento del 60° anno di età. 2 Non appena è a conoscenza dell’uscita della persona assicurata, PUBLICA la invita a fornirle le indicazioni necessarie al trasferimento della prestazione di uscita. 3 PUBLICA informa gli assicurati che non concludono un nuovo rapporto di lavoro in merito alle possibilità di conservare la protezione previdenziale ed esige da parte loro le informazioni corrispondenti. Gli assicurati devono comunicare a PUBLICA in quale forma ammessa (polizza di libero passaggio o conto di libero passaggio) intendono conservare la loro protezione previdenziale. La loro prestazione di uscita può essere trasferita al massimo a due istituti di libero passaggio. 4 In assenza di comunicazione da parte della persona assicurata, PUBLICA trasferisce la prestazione di uscita alla fondazione dell’istituto collettore, al più presto dopo un termine di sei mesi e al più tardi dopo due anni. 5 La rimunerazione della prestazione di uscita è retta dall’articolo 2 capoversi 3 e 4 LFLP (allegato 1). 6 Se la persona assicurata riduce il suo grado di occupazione senza che subentri un evento di previdenza, la totalità dell’avere di vecchiaia risparmiato fino a quel momento rimane presso PUBLICA. Tuttavia, se la persona assicurata avvia un nuovo rapporto di lavoro, entro il termine di tre mesi dalla riduzione del grado di occupazione può fare valere per scritto il trasferimento della quota di avere di vecchiaia corrispondente a tale riduzione all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. |