Regolamento di previdenza
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Art. 97 Effetti sul diritto previdenziale 87
1 In caso di pagamento di un prelievo anticipato o di realizzazione di un pegno, un avere proveniente dal conto del PC e, se necessario, l’avere di vecchiaia sono diminuiti nella misura dell’importo in questione e le prestazioni assicurate sono ridotte in maniera corrispondente. L’avere di vecchiaia ai sensi della LPP è ridotto nella medesima proporzione come la somma dell’avere di vecchiaia e di un avere proveniente dal conto del PC.88 2 Per evitare diminuzioni della protezione previdenziale consecutive a una riduzione delle prestazioni in caso di decesso e di invalidità, PUBLICA informa la persona assicurata in merito alle possibilità di concludere un’assicurazione di rischio presso un’assicurazione privata. 3 Se la persona assicurata rimborsa il prelievo anticipato o il pagamento dovuto alla realizzazione di un pegno, l’importo corrispondente è accreditato con valuta esatta in maniera corrispondente alla riduzione di cui al capoverso 1. L’avere di vecchiaia ai sensi della LPP viene aumentato nella stessa proporzione della riduzione di cui al capoverso 1.89 87 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301). 88 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2485). 89 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301). |