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Art. 11
Se un creditore pretende che sia stato costituito in pegno a suo profitto un diritto derivante pel fallito da una assicurazione di persone, con clausola beneficiaria a sensi dell'articolo 10 precedente, l'amministrazione del fallimento deciderà anzitutto se intende promuovere azione per contestare la validità della clausola beneficiaria. In caso di decisione negativa darà facoltà ai creditori di intentare causa per proprio conto a sensi dell'articolo 260 della LEF. |
