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Art. 12
Ove la clausola beneficiaria venga riconosciuta o l'azione tendente a contestarla venga respinta con sentenza o altro atto equivalente, il pegno non sarà liquidato nel fallimento, ma si applica l'articolo 61 del regolamento2 del 13 luglio 19913 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti. 1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2917). |
