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Art. 14
Nel caso che i beneficiari rinuncino alla clausola beneficiaria o che essa sia stata revocata dal fallito o dichiarata nulla o revocabile dal giudice, l'amministrazione del fallimento deciderà in graduatoria o in un supplemento alla medesima, sull'ammissione del diritto di pegno e del credito garantito dal pegno e procederà alla liquidazione del pegno. |