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Art. 15
Dovendosi in una esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione di pegno od in un fallimento nei casi previsti dagli articoli 10 e 14 procedere alla realizzazione di diritto dipendente da un contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal debitore, l'ufficio di esecuzione o di fallimento inviterà l'assicuratore, a stregua dell'articolo 92 della LCA1, ad indicargli il valore di riscatto al momento previsto per la realizzazione e, occorrendo, trasmetterà le indicazioni fornitegli all'Ufficio federale delle assicurazioni per sottoporle al suo controllo. |