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Art. 16
1Se la realizzazione deve avvenire a mezzo di pubblico incanto, la vendita sarà pubblicata almeno un mese prima. L'ufficio menzionerà nell'avviso la natura del diritto derivante dall'assicurazione ed il nome del debitore, indicando ugualmente il valore di riscatto, stabilito in conformità dell'articolo 15 precedente. 2L'avviso dovrà inoltre contenere l'invito al coniuge ed ai discendenti del debitore che intendono far uso del diritto di cessione loro accordato dall'articolo 86 della LCA1, di fornire, al più tardi quattordici giorni prima della data stabilita per l'incanto, la prova del consenso dato dal debitore, e di versare in pari tempo all'ufficio il valore di riscatto, o se vi fu costituzione in pegno del diritto d'assicurazione e il credito garantito da pegno è superiore al valore di riscatto, l'importo del credito garantito, nonché le spese d'esecuzione, sotto comminatoria che, non facendolo, il diritto di ottenere la cessione si riterrà perento.2 3Nella misura in cui il coniuge e i discendenti non gli sono noti, l'ufficio includerà l'avviso nel bando.3 1 RS 221.229.1 |
