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Art. 17
La prova del consenso del debitore sarà fornita mediante dichiarazione scritta del debitore, di cui l'ufficio potrà chiedere la legalizzazione, o mediante dichiarazione verbale del debitore all'ufficiale di esecuzione, se questi conosce personalmente il debitore. La dichiarazione verbale dovrà essere registrata a protocollo e firmata dal debitore. |
