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Art. 18
Se nel termine a ciò fissato, una o più persone rivendicano la cessione dei diritti derivanti dall'assicurazione sulla vita e se l'ufficiale di esecuzione o di fallimento ha dei dubbi sulla loro qualità di coniuge o di discendenti del debitore, egli esigerà che abbiano a giustificarla questa loro qualità mediante atto di stato civile o altro atto ufficiale, prima di procedere alla cessione. |
